La settimana scorsa abbiamo parlato della nuova legge da poco approvata al senato sul rientro di capitali portati indebitamente all’estero. Abbiamo parlato di ciò che rischia chi non sfrutterà di questa opportunità, e quanto si prevede ciò frutterà alle casse dello stato.
Quanto costerà, veramente, ad un possibile evasore riportare in patria i soldi prima situati in paradisi fiscali?
Black List o non Black List?
Prima cosa importante da sapere, è dove i capitali sono stati portati illegalmente e in quali paradisi fiscali. In base a questo, si potranno suddividere Stati appartenenti alla categoria Black List ma che hanno stipulato un accordo con l’Italia entro 60 giorni dall’approvazione della legge riguardo le informazioni dei conti degli italiani; Stati appartenenti alla medesima lista ma che NON hanno stipulato accordi e, infine, stati non appartenenti alla Black List.
Stato Black List senza accordo
In questo caso, i periodi contestabili vanno dal 2004 al 2013. In base all’anno, vi sono varie percentuali che determinano le sanzioni minime: il 5% dei valori non dichiarati, se l’illecito è stato commesso tra il 2004 e il 2007; il 6% se invece si è tra il 2008 e il 2013.
Se poi l’interessato rimpatria le attività all’estero (o le trasferisce in uno stato dell’Unione Europea o comunque appartenente alla white list) la pena verrà dimezzata. Altro modo per dimezzare le aliquote è quella di autorizzare l’intermediario a fornire tutte le informazioni richieste dal fisco italiano. Ovviamente questo permetterebbe di mantenere i capitali nel paese in Black List.
In tutti gli altri casi, la collaborazione volontaria garantisce una riduzione del 25% della pena. Nel caso fossero invece stati nascosti redditi (per cui il periodo contestabile va dal 2006 al 2013) la sanzione minima sarà del 100%.
Black List con accordo
Attualmente l’unico paese (fra tutti i paesi dei paradisi fiscali) a far parte di questa categoria è il Lussemburgo, anche se han già richiesto di entrare a far parte dell’elenco Svizzera e Liechtenstein. In questi casi, la sanzione è ulteriormente ridotta: essa è pari al 3% per tutti gli anni accertabili, cioè dal 2004 al 2013.
Anche i redditi sono trattati in maniera molto più leggera: prima di tutto, non esiste il raddoppio della sanzione minima a partire dal 2008, anche se la sanzione minima rimane pari al 100%. Se però il loro possessore applica anche solo uno degli sgravi che abbiamo elencato prima nella categoria “senza accordo”, allora i periodo accertabili vanno solo dal 2010 al 2013.
Paese non Black List
Gli anni contestabili vanno dal 2009 al 2013, tutti con sanzione minima pari al 3%. Se c’è collaborazione volontaria con uno dei paradisi fiscali, è previsto un ulteriore dimezzamento della sanzione. Per quanto riguarda i redditi, la pena minima consiste nel 100% degli stessi, anche se essa può venir ridotta del 25% in caso di collaborazione volontaria, e può poi essere ulteriormente ridotta di un sesto in caso di adesione all’invito al contraddittorio.