In questo articolo ci occuperemo di descrivere il nuovo Regime dei Minimi e di confrontarlo con quello precedentemente in vigore.
Decorrenza del nuovo Regime dei Minimi
Dal 1° Gennaio 2015 decorre il nuovo Regime Forfettario per i contribuenti minimi derivante dalla Legge di Stabilità 2015, che sostituirà i regimi di vantaggio precedenti:
- Regime dei minimi (ex art. 27, D.L. n. 98/2011);
- Regime delle nuove iniziative produttive (ex art. 13, legge n. 388/2000);
- Regime contabile agevolato per gli ex minimi (ex art. 1, commi 96-117, legge n. 244/2007).
I vantaggi del Regime dei Minimi
Ma quali sono i vantaggi che derivano da queste “gestioni agevolate”?
I soggetti che già aderiscono al vecchio Regime dei Minimi o che aderiranno al nuovo Regime Forfettario:
- saranno esonerati dagli obblighi contabili ai fini Iva, comprese la comunicazione e la dichiarazione Iva annuali;
- non sono soggetto a ritenute e non sono sostituti d’imposta;
- il calcolo delle imposte sui redditi è dato da una percentuale forfettaria;
- sono esclusi dall’applicazione dell’Irap;
- sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
- sono esclusi dalla presentazione dello spesometro e dalle comunicazione delle operazioni con operatori black list.
Le condizioni a confronto
Per accedere e permanere al Regime dei Minimi bisogna soddisfare quattro condizioni, che sono variate rispetto al vecchio Regime:
- i ricavi annui non devono superare una soglia compresa tra i 15.000€ (es. liberi professionisti) e i 40.000€ (es. attività di ristorazione), mentre nel vecchio regime il limite era di 30.000€ per qualsiasi tipo di attività;
- le spese per le prestazioni di lavoro non devono superare i 5.000€, mentre prima non si potevano avere né dipendenti né collaboratori, sia a progetto che occasionali;
- il valore totale dei beni strumentali al lordo dell’ammortamento non deve superare i 20.000€, con il vecchio regime non si potevano superare i 15.000€;
- per entrambi i regimi non bisogna aver esercitato attività di impresa professionale o artistica nei tre anni precedenti l’apertura della Partita Iva e comunque l’attività non deve costituire la mera prosecuzione di un’attività uguale, ma svolta sotto altra forma.
Determinazione dell’imposta sui redditi
Nel vecchio Regime dei Minimi viene applicata un’imposta forfettaria pari al 5% sugli utili: quindi si considerano i ricavi (naturalmente inferiori ai 30.000€), si sottraggono i costi d’esercizio e al risultato si applica la percentuale.
Per rendere l’idea facciamo l’esempio di un libero professionista appena avviato con ricavi pari a 15.000€ e costi (volutamente bassi) pari a 250€ annui, l’imposta sul reddito sarà:
15.000€ – 250€ = 14.750€
14.750€ x 5% = 737,50€
Nel nuovo Regime Forfettario, invece, oltre ad applicare un’imposta ben più elevata pari al 15% sui ricavi (quindi senza avere più la possibilità di scalare i costi ad eccezione dei contributi previdenziali), si introduce il concetto di coefficiente di redditività.
Il coefficiente di redditività è una percentuale variabile dal 40% all’86% a seconda del tipo di attività svolta, che si applica al totale dei ricavi, per estrapolarne una porzione che costituirà il reddito imponibile sul quale poi si calcola l’imposta sostitutiva.
Riprendendo l’esempio del libero professionista che ha i ricavi pari a 15.000€, quindi sulla soglia massima consentita dal nuovo regime, si avrà:
15.000€ x 78% = 11.700€
11.700€ x 15% = 1.755€
Nuovo Regime dei Minimi e Gestione Inps
Come abbiamo accennato nel nostro precedente articolo sulla Gestione Separata Inps, la nuova Legge di Stabilità ha apportato delle modifiche anche in campo previdenziale. Infatti viene abolito il versamento del cd “minimale”, cioè il versamento di un minimo di contributi calcolati su un ipotetico “reddito minimo”, che si aggiungeva a quello della percentuale sui ricavi.
Questo cambiamento porterà dei vantaggi ad Artigiani e Commercianti, in quanto le loro rispettive Gestioni INPS prevedevano il versamento del minimale: con la nuova legge verseranno soltanto più una percentuale del reddito effettivamente prodotto. Non cambierà nulla, invece, per i liberi professionisti senza cassa, per i quali, aderendo alla Gestione Separata INPS, era già prevista la sola percentuale senza il versamento del minimale.
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