Legge di Stabilità 2015: autocontrolli e nuovo ravvedimento

L’art. 44 del Ddl di stabilità 2015 apporta delle novità sia in campo di evasione fiscale, prevedendo autocontrolli da parte del contribuente per permettergli più facilemente un “adempimento spontaneo”, sia per quanto concerne l’istituto del ravvedimento operoso. Ma andiamo per gradi.

Rapporto Fisco-Contribuenti

Fino ad oggi il Fisco si era mosso contro l’evasione utilizzando metodi molto stringenti e inasprendo i controlli nei confronti del contribuente sotto ogni punto di vista. Il cittadino si ritrovava addossato una presunzione di colpa di base, che doveva fronteggiare facendosi carico (per legge) dell’onere della prova, spesso difficile da dimostrare.

A quanto pare si è capito che con il pugno di ferro si ottiene poco, dato che in media l’evasione fiscale è rimasta di 91 miliardi annuali sulle imposte principali. Ecco dunque che si passa ad una strategia di “collaborazione” con il fisco, utilizzando il c.d. tax compliance, ossia spingendo il contribuente ad adempiere spontaneamente ai suoi obblighi tributari, dandogli tutte le informazioni necessarie per metterlo in condizione di farlo.

Sostanzialmente l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione del contribuente (e/o del suo intermediario) le informazioni e gli elementi di cui è in possesso e che lo riguardano, tramite l’utilizzo di “nuove tecnologie” e “strumenti telematici” disponibili on-line (come e quali non ci è dato saperlo), che gli consentano di avere un contatto diretto da casa.

Al fine di evitare errori o omissioni derivanti dal complesso sistema fiscale, l’Agenzia dovrà fornire informazioni relative anche ad obblighi di comunicazione, ricavi o compensi, redditi, volumi d’affari, valore della produzione, agevolazioni fiscali, detrazioni o deduzioni e crediti d’imposta. Insomma sarà una versione molto avanzata dell’attuale “Cassetto Fiscale”, anche se viene da chiedersi come farà l’Agenzia a reperire tutte queste informazioni. In ogni caso nozioni più precise al riguardo si avranno dopo l’approvazione finale della legge di stabilità.

legge di stabilità

Il “nuovo” ravvedimento operoso

Il comma 14 del citato art. 44 porterà sostanzialmente due cambiamenti all’istituto del ravvedimento operoso: riduzione delle preclusioni sull’effettuazione del ravvedimento e modifiche nell’ambito temporale.

Per quanto riguarda le preclusioni, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso anche se è già stata constatata la violazione e se ci sono in corso accessi, ispezioni o verifiche. La condizione, però, è che non sia già stato notificato un atto di liquidazione, un atto di accertamento o un avviso bonario. Vi è da precisare che queste nuove regole valgono solo per le violazione relative ai tributi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate, mentre per tutti gli altri continuerà ad essere precluso l’utilizzo del ravvedimento operoso in caso ci siano accessi, ispezioni o verifiche in corso.

Oltre a questo la Legge di Stabilità 2015 prevede anche un’estensione temporale di tale istituto. Con le regole attuali in caso di pagamento insufficiente dell’acconto è possibile:

  • Sanare la violazione versando una sanzione dello 0,2% giornaliero entro 14 giorni dalla data di scadenza;
  • Dopo i 14 giorni, ma entro i 30 giorni la percentuale è pari al 3%;
  • Oltre il trentesimo giorno, ma entro il termine di invio dell’unico successivo la sanzione è del 3,75%.

ravvedimento_operoso

Con le nuove modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità, tenendo conto del termine di decadenza per l’accertamento e considerando i sopracitati casi di preclusione, si avranno le seguenti sanzioni:

  • 1/10 del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo o dell’acconto se viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, oppure in caso di omessa presentazione della dichiarazione se viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni;
  • 1/9 del minimo, se la regolarizzazione di errori o omissioni avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione;
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione di errori o omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno in corso (ovvero entro un anno);
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione di errori o omissioni avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella dell’anno in corso (ovvero entro due anni);
  • 1/6 del minimo, se la regolarizzazione di errori o omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella dell’anno in corso (ovvero oltre due anni).

Se avete dubbi o volete maggiori informazioni, non esitate a contattarmi all’indirizzo e-mail: patrizia@forextradingpratico.com

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