Novità fiscale: il 730 precompilato

Il modello 730 è un modulo fiscale atto a dichiarare i propri redditi, dedicato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato con i dati forniti dal sostituto d’imposta (quindi stipendio e/o pensione e relative trattenute), dall’anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari) e soggetti terzi (es: banche, assicurazioni).

I soggetti

I soggetti che dovranno presentare il modello 730 precompilato sono i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013 e che hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno d’imposta 2013 hanno presentato il Modello Unico PF/2014, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730 e i soggetti che hanno presentato il modello 730,  integrandolo con i quadri RM, RT e RW del modello Unico Persone fisiche 2014.

Non dovranno presentarlo, invece, coloro che dichiarano i redditi con Modello Unico e i soggetti esonerati. Sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da:

  • Abitazione principale;
  • Lavoro dipendente o pensione;
  • Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Pensioni di guerra;
  • Borse di studio;
  • Redditi soggetti a imposta sostitutiva;
  • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale: il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:

  • 8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;
  • 7.750 euro per chi ha più di 75 anni, a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a un anno;
  • 7.500 euro per i pensionati, a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a un anno;
  • 4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi;
  • 500 euro per i redditi di terreni e fabbricati, a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a un anno;
  • 7.500 (pensione) + 185,92 (terreni), a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a un anno;
  • 7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito;
  • 28.158,28 euro di compensi per attività sportive.

730

Come e quando si presenta

A partire dal 15 aprile 2015 il modello 730 precompilato verrà messo a disposizione del contribuente in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che si può richiedere compilando l’apposito modulo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta richiesto il codice Pin si può accedere nella sezione dedicata al 730 precompilato, dove è possibile trovare:

  • Il modello 730 precompilato;
  • Il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
  • Un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione. Nello stesso prospetto vengono inserite le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate che risultano incomplete, per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato.

E’ possibile presentare il 730 precompilato in due modi:

  1. Direttamente;
  2. tramite sostituto d’imposta o intermediario abilitato.

Il contribuente che intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate deve, come già detto, richiedere il codice Pin, indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio e compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, infine verificare la correttezza e la completezza dei dati già indicati. Se i dati sono corretti e non c’è bisogno di alcuna integrazione, il contribuente può accettare il 730. Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello 730. In questo caso, sarà elaborato e messo a disposizione un nuovo 730. Una volta modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato.

In alternativa alla presentazione diretta, il modello 730 precompilato può essere presentato al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale, oppure ad un intermediario abilitato (Caf, consulente del lavoro, dottore commercialista, ecc..). In questo caso il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per richiedere il codice Pin e per accedere al proprio modello 730 precompilato.

Il contribuente deve inoltre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e/o delle somme che saranno trattenute.

Dopo la presentazione, nella stessa sezione del sito internet, viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se avete dubbi o volete maggiori informazioni, non esitate a contattarmi all’indirizzo e-mail: patrizia@forextradingpratico.com

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